

STATUTO
TiTOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITÀ
Articolo 1 - Denominazione e natura giuridica
È costituita un'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Nazionale Professionisti Esperti d'Impresa" in forma abbreviata "ANPEI". L'Associazione è un'associazione a carattere non economico, disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 2 - Sede legale
L'Associazione ha sede legale in Milano, nel territorio della Repubblica Italiana. L'indirizzo esatto della sede legale è stabilito dal Comitato dei Soci Fondatori nella prima riunione successiva alla costituzione e può essere successivamente modificato con delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò costituisca modifica del presente atto. L'Associazione può istituire sedi secondarie, uffici operativi, delegazioni territoriali o altre articolazioni organizzative, su delibera del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle finalità statutarie.
Articolo 3 - Durata
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Articolo 4 - Finalità e oggetto sociale
L'Associazione persegue le seguenti finalità di:
1.Valorizzare e sviluppare le competenze dei soci in materia di governo d'impresa, sostenibilità, inclusività, welfare aziendale, operando quale punto di riferimento scientifico e operativo per l'eccellenza professionale nel supporto alle imprese.
2.Diffondere una cultura organizzativa e gestionale improntata ai principi di buon governo aziendale, accountability, trasparenza, sostenibilità e responsabilità nel contesto della gestione strategica delle imprese, con particolare attenzione alle tematiche delle PMI.
3.Creare sinergie con enti di certificazione, associazioni datoriali e di imprenditori, enti del terzo settore e tutte le realtà impegnate in ambito economico, finanziario e gestionale, al fine di promuovere percorsi condivisi e mettere a disposizione delle imprese strumenti qualificati a supporto della pianificazione strategica, organizzativa e operativa, anche ai fini dell'identificazione di soluzioni idonee a risolvere situazioni di crisi.
4.Offrire formazione professionale qualificata, aggiornamento continuo e approfondimenti scientifici rivolti ai soci attraverso seminari, convegni, corsi, pubblicazioni e ricerche.
5.Promuovere il dibattito scientifico e la ricerca applicata su tematiche relative alla governance, al management, all'assetto organizzativo, al sistema di controllo interno e ai rischi aziendali.
6.Rappresentare gli interessi degli associati presso organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali.
7.Stipulare accordi e convenzioni con enti professionali, università e centri di ricerca e qualsiasi altra realtà per il raggiungimento delle proprie finalità.
8.Sviluppare e diffondere metodologie innovative per l'analisi prospettica, il risk management e la valutazione della sostenibilità organizzativa.
9.Contribuire all'evoluzione delle professioni e delle PMI attraverso studi critici e propositivi su tematiche normative, regolamentari e di evoluzione del mercato.
10.Promuovere l'utilizzo efficiente, responsabile ed etico dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie basate sui dati nella gestione d'impresa, con particolare riguardo all'organizzazione dei processi, alla pianificazione e al supporto alle decisioni manageriali nelle imprese di ogni dimensione.
11.Diffondere e promuovere la cultura della qualità anche attraverso adeguati percorsi di formazione e di certificazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, UNI/PdR167:2025, certificazioni ambientali, parità di genere, sicurezza alimentare ecc.) dei soci e delle imprese anche attraverso protocolli con enti di certificazione.
L'Associazione non persegue fini di lucro e i proventi derivanti dalla gestione sono interamente reinvestiti nel perseguimento delle finalità statutarie.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO II - SOCI
Articolo 5 - Categorie di soci
L'Associazione è costituita da:
1.Soci Fondatori: I professionisti che costituiscono l'Associazione e che sottoscrivono l'atto costitutivo sia in presenza al momento della costituzione che entro 5 giorni dalla formale costituzione.
Le sottoscrizioni si intendono perfezionate al momento del pagamento della quota nell’importo definito dal primo Consiglio direttivo. I Soci Fondatori rivestono un ruolo di garanzia della governance dell'Associazione e della fedeltà ai principi statutari;
2.Soci Ordinari: Coloro che ammessi successivamente in base alle modalità previste dal presente Statuto;3.Soci Sostenitori: enti pubblici, enti privati e professionisti che, pur non partecipando attivamente alla vita associativa, intendono sostenere le finalità dell'Associazione senza diritto di voto nelle assemblee generali.
Articolo 6 - Requisiti di ammissione
Possono essere ammessi quali Soci Ordinari le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
1.i professionisti che sono interessati alla realizzazione dell’oggetto dell’associazione;
2.coloro che per la propria esperienza hanno maturato competenze nel supporto alle imprese e nei temi di governance d'impresa;
3.sottoscrizione della quota associativa annuale, come determinata dall'Assemblea;
4.adesione ai valori e ai principi dell'Associazione, inclusi etica professionale, trasparenza e correttezza nel comportamento.
La domanda di ammissione deve essere inoltrata per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale valuta i requisiti e delibera l’ammissione.
Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci
Diritti comuni a tutti i soci ordinari:
1.partecipare alle assemblee generali con diritto di voto (un voto per socio);
2.accedere alle iniziative formative, ai seminari, ai corsi e alle pubblicazioni organizzate dall'Associazione secondo le modalità stabilite dagli organi direttivi;
3.consultare la documentazione amministrativa e finanziaria dell'Associazione secondo le forme e i tempi previsti dalle norme applicabili;
4.partecipare alla realizzazione delle iniziative della associazione;
5.essere candidati agli organi di governo dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17;
6.elaborare proposte di iscritti in tema di attività, finalità e organizzazione dell'Associazione;
7.approvare il bilancio annuale.
Diritti specifici dei Soci Fondatori:
1.partecipazione al Comitato dei soci fondatori convocata annualmente o straordinariamente per materie di particolare rilievo;
2.esercizio di funzioni consultive riguardanti il mantenimento dei principi e dei valori statutari;
3.priorità nell'accesso a incarichi negli organi di governo e di controllo;
4.riconoscimento pubblico del loro ruolo di fondatori e di garanti della governance associativa
Doveri di tutti i soci:
1.versamento della quota associativa annuale nei tempi e modalità previsti;
2.fedeltà ai principi e alle finalità dell'Associazione;
3.osservanza dello Statuto, del Codice etico, dei Regolamenti interni e delle delibere degli organi associativi;
4.astensione da comportamenti che possano danneggiare l'immagine e la reputazione dell'Associazione;
5.collaborazione al raggiungimento delle finalità associative secondo le proprie competenze e disponibilità.
Articolo 8 - Sospensione e scioglimento della qualità di socio
Il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione dalla qualità di socio qualora:
1.su delibera del Consiglio direttivo qualora non versi la quota associativa entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza;
2.in automatico qualora non versi la quota oltre 90 giorni dalla scadenza;
3.violi i doveri previsti dal presente Statuto;
4.compia atti o comportamenti lesivi dell'immagine, dell'onorabilità o della reputazione dell'Associazione;
5.crei situazioni interne all’Associazione che ne rallentino o limitino l’attività.
La sospensione o lo scioglimento del rapporto associativo è deliberato su richiesta del Consiglio direttivo dal Comitato dei soci fondatori che vota a maggioranza.
TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9 - Struttura organizzativa
L'Associazione si articola nei seguenti organi:
1.Assemblea Generale dei Soci - organo sovrano;
2.Comitato dei Soci Fondatori - organo consultivo di garanzia e indirizzo strategico;
3.Consiglio Direttivo - organo esecutivo;
4.Presidente - legale rappresentante;
5.Collegio dei Revisori - organo di controllo, se nominato;
6.Commissioni Tematiche - organi specializzati per aree di attività.
7.Comitato scientifico.
TITOLO IV - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea Generale
L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta inviata a tutti i soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno.
L'Assemblea è convocata:
1.annualmente entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
2.straordinariamente per deliberazioni relative a materie non ordinarie (modifica dello statuto, acquisizione/dismissione di beni, approvazione di regolamenti, scioglimento dell'Associazione).
L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo, dal Presidente, o su richiesta di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci iscritti.
Articolo 11 - Quorum e deliberazioni
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando vi partecipano almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti, salvo quanto previsto per le materie straordinarie.
Per le modifiche dello Statuto è richiesta la maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei soci presenti all'Assemblea.
Le modifiche non possono alterare il carattere non lucrativo dell'Associazione né la missione di supporto alle imprese in materia di governance.
Ciascun socio ordinario e fondatore dispone di un voto, indipendentemente dal valore della quota versata. Non è ammesso il voto per delega.
Articolo 12 - Competenze dell'Assemblea Generale
L'Assemblea Generale delibera su:
1.approvazione del bilancio consuntivo e del programma di attività annuale;
2.elezione del Collegio dei Revisori (se deliberata la costituzione dal Comitato dei Fondatori);
3.modificazione dello Statuto;
4.acquisizione e dismissione di beni immobili o di valore significativo;5.scioglimento dell'Associazione e destinazione del patrimonio.
TITOLO V - COMITATO DEI SOCI FONDATORI
Articolo 13 - Ruolo e natura della Assemblea dei Soci Fondatori
Il Comitato dei soci fondatori è organo consultivo, deliberativo e di garanzia della governance dell'Associazione, deputato anche a vigilare sulla conformità delle attività ai principi statutari e ai valori fondativi.
Il Comitato opera con autonomia e indipendenza rispetto agli altri organi associativi, pur mantenendo coerenza con le delibere dell'Assemblea Generale.
I Soci Fondatori esercitano collettivamente funzioni di:
1.indirizzo strategico e vigilanza sulla realizzazione della mission associativa;
2.garanzia dei principi di correttezza, trasparenza e etica professionale;
3.prevenzione e composizione di conflitti interni;4.elezione dei componenti del Consiglio direttivo;5.supporto e consulenza agli organi di governo su materie di rilievo strategico;6.approvazione del Codice etico.
Articolo 14 - Convocazione e riunioni
L'Assemblea dei Soci Fondatori è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, preferibilmente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio consuntivo.
Riunioni straordinarie possono essere convocate qualora richiesto da almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Soci Fondatori o dal Consiglio Direttivo per materie di rilevanza eccezionale.
In seconda convocazione non vi è alcun vincolo sul quorum partecipativo e deliberativo.
Le convocazioni avvengono mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno.
Articolo 15 - Funzioni consultive e di garanzia dei Soci Fondatori
Al di là delle competenze già presenti in altri articoli del presente statuto, i Soci Fondatori dispongono di:
1.Facoltà di parere obbligatorio su: modifiche dello Statuto, acquisizione/dismissione di beni significativi, stipula di partnership strategiche, approvazione di programmi pluriennali di sviluppo;
2.Diritto di segnalazione quando ritengono che delibere dell'Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo violino i principi statutari o compromettano la realizzazione della mission associativa rinviando la delibera di almeno 30 giorni per consentire una rivisitazione o negoziazione della questione;
3.Autorità di pronuncia su ricorsi interni e controversie tra soci.
Articolo 16 - Composizione del Comitato dei Soci Fondatori
La qualità di Socio Fondatore e la partecipazione al Comitato è documentata nell'atto costitutivo e nel Registro dei Soci.
Eventuali nuovi Soci Fondatori possono essere ammessi se sottoscrivono l’iscrizione all’associazione entro 5 (cinque) giorni dalla data di costituzione
.TITOLO VI - CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 17 - Composizione e nomina
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici), determinato dal Comitato dei Soci Fondatori.
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dal Comitato dei Soci Fondatori a maggioranza semplice dei soci presenti, con mandato di cinque anni, rinnovabili. Il Consiglio direttivo potrà essere ampliato anche nel corso del mandato.
I nuovi Consiglieri, in ogni caso, scadranno con il Consiglio già in carica.
Almeno il 60% (sessanta per cento) dei consiglieri deve essere costituito da Soci Fondatori, al fine di garantire la continuità nell'indirizzo strategico e la coerenza con i principi fondativi.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Articolo 18 - Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza esclusione alcuna, ad eccezione soltanto di quanto la legge o il presente Statuto riservino espressamente alla competenza del Comitato dei Fondatori e dell’Assemblea dei soci.
1.a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le attribuzioni del Consiglio Direttivo:
•compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria necessari al perseguimento delle finalità istituzionali;
•deliberare la stipulazione, modificazione e risoluzione di contratti di qualsiasi natura (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, contratti di locazione, comodato, appalto, consulenza, collaborazione, sponsorizzazione, convenzione con enti pubblici o privati);
•aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari e postali, rapporti di tesoreria, depositi a risparmio, carte di pagamento e altri rapporti di conto comunque denominati, presso istituti di credito, poste e altri intermediari finanziari, stabilendone le modalità di funzionamento;•assumere dipendenti con le modalità contrattuali che riterrà più opportune, conferire e revocare mandati, procure generali o speciali, anche institori, per il compimento di specifici atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione, determinandone limiti e condizioni;
•compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie occorrenti (ivi compresi prelievi, versamenti, emissione e girata di assegni e altri titoli di credito, attivazione di strumenti di incasso e pagamento, contratti di home banking);•contrarre finanziamenti, mutui, apertura di credito, prestiti sotto qualsiasi forma ammessa, concedendo le garanzie ritenute opportune nei limiti consentiti dalla legge, nonché deliberare eventuali forme di anticipazione o fido con istituti di credito;
•deliberare la partecipazione dell'Associazione a bandi, progetti, reti, raggruppamenti o altri strumenti di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché la sottoscrizione dei relativi atti e convenzioni;
•fissare gli indirizzi di gestione economico-finanziaria, predisporre i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, nonché determinare eventuali quote associative, contributi e corrispettivi specifici nei limiti statutari;
•adottare regolamenti interni e tutte le deliberazioni organizzative ritenute necessarie per il miglior funzionamento dell’Associazione, salvo i casi espressamente riservati all’Assemblea;
•compiere ogni ulteriore atto ritenuto opportuno o necessario per l’amministrazione e la gestione dell’Associazione, che non sia per legge o per Statuto riservato ad altri organi.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi componenti, nonché – con procura speciale – ad altri soggetti, nel rispetto dei limiti di legge e del presente Statuto, fermo restando l’obbligo di periodica informativa al Consiglio stesso;
1.propone all'Assemblea il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere;
2.nomina i responsabili delle Commissioni Tematiche e dei gruppi di lavoro;
3.autorizza convenzioni, accordi e protocolli;
4.delibera l'ammissione di soci ordinari;
5.gestisce le risorse finanziarie;
6.promuove le iniziative di formazione, ricerca e diffusione della cultura di governance;
7.nomina i componenti di eventuali organismi di controllo interno;
8.nomina i componenti di eventuali tavoli, organismi ed enti di qualsiasi natura esterni alla Associazione.
Articolo 19 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al trimestre, o quando convocato dal Presidente o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, oltre a quanto previsto in modo specifico in altri articoli del presente statuto.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando presente la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I verbali delle riunioni sono redatti e conservati secondo le disposizioni di legge.
TITOLO VII - PRESIDENTE
Articolo 20 - Nomina e compiti
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i Soci Fondatori e rappresenta legalmente l'Associazione presso terzi.
Il Presidente, in aggiunta a quanto eventualmente già indicato in altri articoli del presente statuto:
1.presiede l'Assemblea Generale, il Comitato dei fondatori e il Consiglio Direttivo;
2.convoca gli organi assembleari e i consigli;
3.firma la corrispondenza e la documentazione ufficiale;
4.autorizza le spese ordinarie e straordinarie entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;
5.coordina la realizzazione delle finalità associative;
6.riferisce al Comitato dei Soci Fondatori sullo stato della governance associativa.Il Presidente rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Articolo 21 - Il Vicepresidente
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assumendone tutti i poteri e le funzioni.
Il Vicepresidente può ricevere dal Presidente deleghe specifiche per la gestione di determinate attività o progetti dell'Associazione.
Articolo 22 - Il Segretario
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
Il Segretario:
1.cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale, del Comitato dei Soci Fondatori e del Consiglio Direttivo;
2.cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei Soci;
3.provvede alle convocazioni degli organi associativi su disposizione del Presidente;
4.gestisce la corrispondenza ordinaria e le comunicazioni istituzionali ai soci;
5.cura l'archivio documentale dell'Associazione, sia cartaceo che digitale;
6.predispone la documentazione necessaria per le riunioni degli organi;
7.assicura la pubblicità degli atti secondo le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti;
8.rilascia certificazioni e attestazioni relative alla qualità di socio e alle cariche ricoperte;
9.collabora con il Presidente nella gestione amministrativa ordinaria.
Il Segretario può avvalersi di collaboratori e può delegare specifiche funzioni operative, mantenendo la responsabilità complessiva delle attività di sua competenza.
Articolo 23 - Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
Il Tesoriere:
1.cura la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione sotto la direzione e il controllo del Consiglio Direttivo;
2.tiene la contabilità dell'Associazione in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili applicabili;
3.predispone il bilancio consuntivo annuale, il budget e tutti i report e le analisi prospettiche da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
4.gestisce la riscossione delle quote associative e di ogni altra entrata dell'Associazione;
5.effettua i pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente nei limiti delle deleghe conferite;
6.cura la tenuta dei registri contabili obbligatori e della documentazione fiscale;
7.predispone le dichiarazioni fiscali e adempie agli obblighi tributari dell'Associazione;
8.monitora la situazione finanziaria e patrimoniale e informa tempestivamente il Consiglio Direttivo di eventuali criticità;
9.gestisce i rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
10.collabora con il Collegio dei Revisori, ove istituito, fornendo la documentazione richiesta;
11.predispone report periodici sulla situazione economico-finanziaria per il Consiglio Direttivo
.Il Tesoriere può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo a operare sui conti correnti dell'Associazione, anche congiuntamente al Presidente, secondo le modalità e i limiti stabiliti dal Consiglio stesso.
Il Tesoriere presenta al Consiglio Direttivo, con cadenza almeno semestrale, un rendiconto della gestione finanziaria.
TITOLO VIII - COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 24 - Composizione e nomina
Se ritenuto opportuno il Comitato dei soci Fondatori può nominare 1 (uno) o 3 (tre), eletti dall'Assemblea Generale tra soci ordinari o professionisti esterni con comprovata esperienza in revisione e controllo.
I revisori rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno uno dei revisori deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti o all'Albo dei Dottori Commercialisti.
Articolo 25 - Compiti del Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori:
1.verifica la corretta tenuta della contabilità e della gestione finanziaria;
2.esamina il bilancio consuntivo, formulando proposte e rilievi;
3.vigila sul rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme di legge;
4.controlla l'adeguatezza dei sistemi di governo e di controllo interno;
5.redige una relazione annuale da sottoporre all'Assemblea Generale;
6.riferisce all'Assemblea dei Soci Fondatori su questioni di rilevanza gestionale e di rischio.
TITOLO IX – Comitato scientifico e Commissioni tematiche
Articolo 26 – Istituzione del Comitato scientifico
E' istituito il Comitato scientifico, organo a carattere consultivo e propositivo dell’Associazione, con il compito di garantire il rigore metodologico e la qualità tecnico scientifica delle attività svolte.
Il Comitato scientifico opera in piena autonomia di giudizio, nel rispetto degli indirizzi generali definiti dagli organi dell’Associazione.
Articolo 27 – Composizione e requisiti
Il Comitato scientifico è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici), individuati tra persone di comprovata esperienza e competenza nei settori di interesse dell’Associazione (ambito economico, sociale, giuridico, gestionale, tecnologico, ecc.).
Possono far parte del Comitato scientifico accademici, professionisti, esperti, rappresentanti di enti di ricerca, nonché soggetti con particolare esperienza nelle materie oggetto dell’attività associativa.
I membri del Comitato scientifico restano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
La carica di componente del Comitato scientifico è gratuita, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento dell’incarico, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo.
Articolo 28 – Nomina, decadenza e sostituzione
I componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio direttivo, che ne determina il numero entro i limiti previsti dallo statuto.
Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno un Coordinatore del Comitato scientifico, che coordina i lavori e rappresenta il Comitato nei rapporti con gli organi dell’Associazione.
I membri del Comitato scientifico cessano dalla carica per:•scadenza del mandato;
•dimissioni volontarie;
•revoca motivata da parte del Consiglio direttivo per giusta causa (mancata partecipazione reiterata, comportamenti incompatibili con le finalità associative, perdita dei requisiti, ecc.).
In caso di cessazione anticipata di uno o più membri, il Consiglio direttivo provvede alle sostituzioni; i nuovi componenti restano in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato in essere.
Articolo 29 – Funzioni e compiti
Il Comitato scientifico svolge, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti compiti:
•esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio direttivo in merito alle linee di sviluppo delle attività scientifiche, formative e culturali dell’Associazione;
•contribuire alla definizione di standard, linee guida, metodologie e strumenti elaborati dall’Associazione;
•proporre temi di ricerca, studi, osservatori e attività di approfondimento nei settori di interesse;
•supportare l’Associazione nell’organizzazione di convegni, seminari, workshop e altre iniziative di divulgazione.
Il Comitato scientifico può essere consultato dal Consiglio direttivo ogni qualvolta si renda necessario un parere tecnico scientifico su questioni di particolare rilievo.
Articolo 30 – Funzionamento
Il Comitato scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente del Comitato o del Presidente dell’Associazione, perlomeno una volta all’anno ed ogni volta che se ne ravvisi l’esigenza.
La convocazione è effettuata con comunicazione scritta (anche a mezzo posta elettronica) contenente l’ordine del giorno, da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata.
Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.
Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, da trasmettere al Consiglio direttivo.
TITOLO X - COMMISSIONI TEMATICHE
Articolo 31 - Istituzione e finalità
L'Associazione istituisce Commissioni Tematiche, composte da soci esperti, dedicate alle aree strategiche determinate dal Consiglio direttivo e coerenti con l’oggetto della associazione.
I componenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio Direttivo sulla base di competenza, esperienza e disponibilità.
TITOLO XI - PATRIMONIO E FINANZE
Articolo 32 - Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
1.quote associative versate dai soci;
2.contributi, donazioni, borse di studio e legati;
3.proventi da attività di formazione, convegni, pubblicazioni, svolte in coerenza con le finalità statutarie;
4.beni immobili e mobili acquisiti nel corso della vita associativa;
5.interessi e proventi finanziari derivanti dal patrimonio.
Articolo 33 - Quota associativa
L'ammontare della quota associativa annuale è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre dell’anno precedente.
Possono essere previste quote differenziate in base al tipo di socio (Soci Ordinari, Soci Sostenitori) e alla categoria professionale.
Articolo 34 - Bilancio consuntivo
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (1° gennaio - 31 (trentuno) dicembre).Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea Generale il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
Il bilancio è redatto in conformità ai principi di trasparenza, corretta amministrazione e rendicontazione secondo le norme applicabili.
L'Assemblea Generale approva il bilancio consuntivo a maggioranza semplice dei soci presenti.
TITOLO XII - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 35 - Modificazione dello Statuto
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale in sessione straordinaria con la maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei soci presenti.
Le modificazioni non possono alterare il carattere non lucrativo dell'Associazione, la finalità di supporto alle imprese in tema di governance, o il ruolo di garanzia e indirizzo riservato ai Soci Fondatori.
Ante delibera, il Consiglio Direttivo acquisisce il parere vincolante del Comitato dei Soci Fondatori.
Articolo 36 - Scioglimento dell'Associazione
L'Associazione si scioglie per:
1.volontà unanime dell'Assemblea Generale e dell'Assemblea dei Soci Fondatori;
2.impossibilità sopravvenuta di realizzare le finalità statutarie;
3.venir meno della base associativa (riduzione a numero inferiore a 5 (cinque) soci per periodo superiore a 2 (due) anni).
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dopo il pagamento dei debiti, è devoluto a organizzazioni no profit di analoghe finalità o a istituzioni pubbliche di rilevanza nazionale nel settore della ricerca, della formazione e della governance d'impresa, secondo delibera dell'Assemblea Generale.
Il procedimento di liquidazione è gestito da un liquidatore nominato dall'Assemblea Generale, il quale dispone dei poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio.
TITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 37 - Norme inderogabili
Le disposizioni relative al ruolo e alle funzioni dei Soci Fondatori, alla struttura dell'Assemblea dei Soci Fondatori e alle funzioni di garanzia della governance sono inderogabili e non possono essere modificate se non con consenso unanime dell'Assemblea dei Soci Fondatori e approvazione successiva dell'Assemblea Generale con maggioranza superiore ai 2/3 (due terzi) dei soci presenti.
Articolo 38 - Norme interpretative
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile italiano.
In caso di interpretazione conflittuale di disposizioni statutarie, prevale la lettura coerente con la missione e i valori fondativi dell'Associazione.
Articolo 39 - Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore alla data di registrazione dell'Associazione presso i competenti uffici pubblici.
